Il caso
Due genitori non coniugati adiscono il Tribunale di Trieste al fine di vedere regolamentato l’affido e il mantenimento del proprio figlio, di appena 1 anno di vita.
La madre, con cui il bambino ha prevalentemente vissuto sino ad allora, pur non mettendo il dubbio la capacità genitoriale del padre, chiede al Tribunale di postergare i pernotti del figlio dal padre a partire solo dal 3° anno di vita, riconoscendogli sino ad allora un diritto di visita limitato a tre pomeriggi settimanali.
Si costituisce in giudizio il padre del minore, chiedendo “…in ossequio al principio della bigenitorialità materialmente condiviso” che il Tribunale disponga in via principale un affido alternato (5 giorni e 4 notti la prima settimana e tre pernottamenti la seconda) e, in via subordinata, un diritto di visita, comprensivo di pernotto, “…per un tempo non inferiore a un terzo del tempo totale ed orientata a modelli paritetici di affidamento”.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale triestino, investito della questione, si esprime in favore dell’immediata, ancorché graduale, introduzione di pernotti dal padre – alla luce del “…l’età del minore, ormai svezzato”, “…l’assenza di elementi concreti nel senso di inadeguatezza del padre…”, “…gli impegni lavorativi dei genitori…” – riconoscendogli il diritto di tenere con sé il figlio:
– per una notte alla settimana sino al mese di aprile 2019 (quando il bambino avrà due anni e 3 mesi);
– per due notti sino al compimento dei tre anni di vita;
– per tre notti a partire dal compimento dei tre anni di vita.
Cliccare di seguito per il testo del provvedimento: Tribunale di Trieste decreto del 5 settembre 2018